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Allegato “B” al Repertorio N.37078/19737
STATUTO DEL CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTERNA
“CONSORZIO ALBERGATORI E RISTORATORI DI SIRMIONE”
In sigla “CARS”
ARTICOLO I
DENOMINAZIONE
E’ costituito un Consorzio con attività Esterna ai sensi
dell’art. 2602 e seguenti del Codice Civile denominato
“CONSORZIO ALBERGATORI E RISTORATORI DI SIRMIONE”
In sigla “CARS”
Il Consorzio ai sensi e per gli effetti delle Leggi vigenti
non ha scopo di lucro e non potrà distribuire utili ai
consorziati.
ARTICOLO II
SEDE
Il Consorzio ha Sede legale a Sirmione (BS), Via Don P.
Mazzolari n.30
La sede può essere stabilita altrove nei modi e limiti
stabiliti dalla Legge.
DOMICILIO
Il domicilio dei consorziati è quello risultante dal
registro imprese.
ARTICOLO III
SCOPO ED OGGETTO
Il Consorzio è apolitico, apartitico e non ha fini di lucro
né di natura patrimoniale.
E’ scopo del Consorzio:
3.a) Promuovere l’immagine turistica di Sirmione attraverso
azioni pubblicitarie, di marketing, di ricerca di mercato,
anche attraverso organizzazione e partecipazione a
manifestazioni fieristiche ed incontri di settore, nazionali
ed internazionali, il tutto al fine del potenziamento
dell’iniziative promozionali e turistiche sul territorio.
3.b) Assistere anche sotto forma di semplice consulenza i
consorziati, anche singolarmente, ogni qualvolta ne venga
fatta richiesta, effettuando altresì la raccolta, la
catalogazione, l’elaborazione dei dati aventi natura
turistica ed economica al fine di agevolare la crescita
professionale delle attività esercitate dai consorziati.
3.c) Procedere, con le corrispondenti Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori, alla integrazione dei contratti di
lavoro interessanti il territorio di competenza al Consorzio.
3.d) Promuovere e sviluppare, anche in collaborazione con
gli altri Enti, Associazioni, Consorzi ed Organizzazioni,
tutte le iniziative che direttamente ed indirettamente siano
finalizzate allo sviluppo delle attività turistiche e
promozionali nell’interesse del territorio di competenza del
Consorzio e delle aziende consorziate.
3.e) Promuovere azioni finalizzate al rilancio e rinnovo
delle strutture turistiche e conseguente stipula di appositi
finanziamenti, da definire con il concorso dell’Ente
territoriale e degli Istituti di Credito che si proporranno
per la realizzazione di tali iniziative.
3.f) Promuovere molteplici rapporti fra i consorziati
indirizzati a consolidare il reciproco rispetto, instaurare
principi generali di comportamento ed etica che agevolino la
convivenza e la crescita aziendale pur nella disparità della
singola impresa.
3.g) Intraprendere ogni altra attività connessa a quelle
sopra elencate e concludere tutte le iniziative reputate
necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti;
sottoscrivere quote sociali in altre Organizzazioni,
Consorzi, Associazioni, Società e/o Organismi Collettivi,
compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, per il
conseguimento di tali finalità
ARTICOLO IV
DURATA
La durata del Consorzio è fissata fino alla data del 31
dicembre 2050 e potrà essere prorogata automaticamente e
tacitamente di anno in anno, ovvero prorogata con
deliberazione dell’Assemblea, da tenersi anche prima della
scadenza naturale del termine per un periodo non superiore
ad anni 30 (trenta).
ARTICOLO V
FONDO CONSORTILE
Il Consorzio ha una struttura aperta per cui l’ingresso di
nuovi Consorziati e l’uscita degli stessi non comporta
modificazione dell’Atto Costitutivo.
Il Fondo Consortile è costituito:
A. dal versamento effettuato da ciascun consorziato
Fondatore all’atto della costituzione, ora definito in EURO
50,00 (cinquanta virgola zero zero) pro quota ovvero dal
versamento di adesione deliberato dal Consiglio Direttivo in
sede di ammissione del nuovo consorziato; l’ammontare del
versamento in conto Fondo Consortile può essere modificato
dal Consiglio Direttivo;
B. dal 5% (cinque per cento) dei contributi versati
annualmente dai Consorziati e ciò fino a quando l’ammontare
della somma costituita con l’accantonamento del 5% (cinque
per cento) dei contributi abbia raggiunto l’entità dei
versamenti di cui alla precedente lettera A);
C. dai versamenti in Conto Fondo Consortile effettuati da
terzi ai quali non viene attribuita la qualifica di
consorziato e pertanto non partecipano alle Assemblee;
D. dalla parte di utili che il Comitato Direttivo propone
all’Assemblea dei consorziati di accantonare al Fondo
Consortile o ad altro Fondo appositamente costituito.
Il Fondo Consortile è destinato esclusivamente a garantire
le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.
Qualora il Fondo Consortile dovesse subire perdite per
iniziative di cui allo scopo sociale, l’Assemblea potrà
deliberarne il reintegro, stabilendo le modalità e i termini
a carico di Ciascun Consorziato.
Ciascun consorziato potrà sottoscrivere solo un quota,
rappresentata dal versamento iniziale qui previsto al fondo
consortile ovvero dalla diversa somma che verrà proposta dal
Comitato Direttivo, di cui al punto A) del presente
articolo, salvo quanto segue:
· Alberghi interni con almeno trenta camere potranno
sottoscrivere fino a sei quote
· Alberghi interni con almeno cinque camere potranno
sottoscrivere fino a tre quote
· Ciascun altro consorziato potrà sottoscrivere una sola
quota.
Quanto sopra indicato si intende riferito al singolo ramo
aziendale; pertanto il soggetto che dovesse gestire più
strutture avrà diritto ad una quota (o più quote secondo i
criteri suindicati) per ciascuna struttura.
Il Fondo Consortile è aperto ed è suddiviso in quote di Euro
50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna.
ARTICOLO VI
CONTRIBUTI
Oltre al Fondo Consortile, ciascun consorziato deve
contribuire alle spese del Consorzio mediante un contributo
annuale stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato
dall’Assemblea; il Consiglio proporrà inoltre
all’approvazione dell’Assemblea le modalità di calcolo del
contributo a carico di ciascuna categoria di consorziati, e
relative scadenze di versamento.
La riscossione del contributo annuale viene effettuata dal
Consiglio Direttivo che emetterà relativa fattura con IVA
vigente al momento dell’emissione, a titolo di ristoro per
le prestazioni eseguite nei confronti dei consorziati.
Il Consorzio potrà inoltre ricevere contributi in conto
esercizio da parte di soggetti terzi che non parteciperanno
alla vita del Consorzio.
ARTICOLO VII
CONSORZIATI
L’assunzione della qualità di consorziato spetta alla
Azienda che gestisce direttamente la struttura alberghiera
turistico-ricettiva e di ristorazione, indipendentemente dal
titolo da cui ne deriva la gestione; a titolo
esemplificativo e non esaustivo il conduttore proprietario
dell’azienda, il conduttore affittuario dell’azienda,
l’usufruttuario dell’azienda.
I consorziati aderenti al Consorzio si distinguono in:
A. Consorziati Fondatori;
B. Consorziati Ordinari Interni;
C. Consorziati Ordinari Esterni;
D. Consorziati Sostenitori.
A) Sono consorziati Fondatori, le persone fisiche e
giuridiche che hanno dato vita al Consorzio in sede di prima
costituzione, e che sono tenuti, contestualmente al presente
atto, al versamento in conto Fondo ed in seconda fase al
versamento delle quote associative annuali.
B) Sono consorziati Ordinari Interni le strutture
turistico-ricettive e di ristorazione operanti nel
territorio di Sirmione (BS), rappresentate da persone
fisiche o giuridiche, che condividendo gli scopi ed i fini
del Consorzio, chiedono di aderirvi e vengono accettati.
L’adesione al Consorzio in quanto Socio Ordinario Interno è
subordinata alla delibera del Consiglio Direttivo con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti presenti alla
seduta e disciplinata dal suddetto statuto. I soci Ordinari
Interni sono tenuti al versamento di adesione deliberato dal
Consiglio Direttivo in sede di ammissione del nuovo
consorziato e delle quote associative annuali.
C) Sono consorziati Ordinari Esterni le strutture
turistico-ricettive e di ristorazione operanti al di fuori
del territorio di Sirmione (BS), rappresentate da persone
fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi ed i fini
del Consorzio, chiedono di aderirvi e vengono accettati.
L’adesione al Consorzio in quanto Socio Ordinario è
subordinata alla delibera del Consiglio Direttivo con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti presenti alla
seduta e disciplinata dal suddetto statuto. I soci Ordinari
sono tenuti al versamento di adesione deliberato dal
Consiglio Direttivo in sede di ammissione del nuovo
consorziato e delle quote associative annuali.
D) Sono consorziati Sostenitori le persone fisiche,
giuridiche ed Enti che chiedono di aderire al Consorzio e
vengono accettati e ratificati dall’Organo preposto. Possono
essere soci Sostenitori del Consorzio tutti coloro che ne
condividono gli scopi, siano essi istituzioni, commercianti,
artigiani, imprenditori, liberi professionisti o altri
operatori economici, la cui domanda di ammissione sia
accettata e ratificata dal Consiglio Direttivo. In caso di
accoglimento della domanda di ammissione, l’ammissione è
subordinata al versamento della quota associativa annuale
che deve essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione inviata al
nuovo Socio dal Consiglio Direttivo del Consorzio a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Oltre alle
quote sociali del consorzio, il Consiglio Direttivo in
accordo con gli stessi soci Sostenitori può prevedere il
versamento di un contributo stabilito. Partecipano alle
assemblee senza diritto di voto.
Possono far parte del Consorzio in qualità di consorziati
con diritto di voto le Aziende classificate come strutture
alberghiere, turistico-ricettive, le strutture esercenti
attività di ristorazione ed altre strutture economiche;
dette aziende saranno rappresentate:
a) nella persona del loro titolare o familiare
espressamente delegato, se trattasi di azienda individuali;
b) nella persona di un socio munito della capacità di
gestione o persona munita di apposita delega se trattasi di
società di persone;
c) dal legale rappresentante ovvero da altra persona
munita di apposita delibera consigliare o assembleare, se
trattasi di società di capitale.
Possono altresì essere ammessi, nei limiti consentiti dalle
norme del presente Statuto, altri soggetti privati o
pubblici, che possano contribuire, ad insindacabile giudizio
del Consiglio Direttivo alla più proficua realizzazione
degli scopi del consorzio.
Il numero dei consorziati è illimitato.
I soggetti che intendono far parte del Consorzio debbono
rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella
domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte
le disposizioni del presente Statuto, e di accettarle
integralmente, impegnarsi a versare la quota sociale al
Fondo Consortile al momento dell’ingresso nel Consorzio
indicare il nome del delegato che rappresenta il soggetto
richiedente ed impegnarsi a versare i contributi annuali
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’accoglimento della domanda deve essere deliberato dal
Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti presenti alla seduta.
Il rifiuto di ammissione non è soggetto a motivazione alcuna
e non è soggetto a reclamo o impugnativa.
Il nuovo consorziato alla firma dell’atto di partecipazione
al Consorzio deve provvedere nel termine di cinque giorni a
far data dalla comunicazione dell’accettazione della domanda
al versamento del contributo iniziale di partecipazione al
Fondo Consortile secondo le modalità previste nel precedente
art.V. Nell’atto di adesione al Consorzio devono essere
indicati gli estremi del versamento effettuato o del titolo
presentato.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota
associativa annuale le cui modalità di pagamento vengono
deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo del
Consorzio, sentito il parere dell’Assemblea ordinaria.
Il diritto di voto spetta ai Soci Fondatori e ai soci
Ordinari purché in regola con gli adempimenti sociali.
L’impegno che ogni consorziato assume all’atto
dell’iscrizione si intende assunto per la durata dell’anno
solare in corso. Ogni socio consorziato si impegna altresì a
rispettare, oltre alle norme statuarie, anche eventuali
regolamenti del Consorzio, che per essere validi dovranno
essere approvati dall’Assemblea dei soci; tutti i soci
dovranno inoltre uniformarsi alle deliberazioni del
Consiglio Direttivo del Consorzio e dell’organo assembleare.
Il Consiglio Direttivo delibera ogni qualvolta venga
modificato il legale rappresentante dell’azienda
consorziata; la delibera viene assunta sia nel caso di
accettazione del nuovo nominativo proposto, che nel caso di
rifiuto con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti
presenti alla seduta.
ARTICOLO VIII
RECESSO ED ESCLUSIONE
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata
tempestivamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno/PEC al Consiglio Direttivo e diviene efficace a
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a seguito di
ratifica dell’Assemblea Ordinaria. È considerata tempestiva
la dichiarazione di recesso comunicata al Consiglio
Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno. A maggior
chiarezza si precisa che nel caso in cui la dichiarazione di
recesso fosse comunicata dopo il 31 (trentuno) ottobre ed
entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, la stessa sarà
ritenuta valida dal Consiglio Direttivo e soggetta a
ratifica da parte dell’Assemblea, ma gli effetti
decorreranno dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla
data di presentazione. In tal caso il Consorziato sarà
tenuto al versamento della quota consortile per l’annualità
successiva la data di presentazione della dichiarazione di
recesso: lo stesso potrà pertanto esercitare i diritti
connessi alla partecipazione al Consorzio fino alla data di
efficacia del recesso.
Nel caso di recesso il Consorziato recedente non ha diritto
ad alcun rimborso, neppure per quanto versato al momento
dell’ingresso nel Consorzio a titolo di Fondo Consortile.
L’esclusione può essere deliberata:
a) nei confronti del consorziato che si sia reso
inadempiente alle obbligazioni statutarie o alle delibere
dal Consiglio Direttivo;
b) nei confronti del consorziato che abbia perso la
qualifica di imprenditore operante nel settore alberghiero,
turistico –ricettivo, della ristorazione, qualora il
Consiglio Direttivo ne deliberi l’esclusione;
c) nei confronti dei consorziati ai quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, sia stata notificata
Dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad altra
Procedura Concorsuale, ovvero condanna ad interdizione anche
ai pubblici uffici con perdita dei diritti civili, nonché
per reati dolosi contro la persona e/o il patrimonio.
L’esclusione è deliberata del Consiglio Direttivo con la
maggioranza del 50%+1 (cinquanta per cento più uno).
Le delibere relative all’esclusione devono essere comunicate
dal Presidente del Consorzio agli interessanti mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 30
giorni successivi alla deliberazione.
I Consorziati receduti od esclusi rimangono responsabili per
tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o
derivanti dalle Convenzioni o contratti stipulati fino al
momento in cui il recesso o l’esclusione siano diventati
efficaci.
I consorziati receduti od esclusi perdono, dal giorno in cui
il recesso o l’esclusione diventano efficaci, ogni diritto
alle prestazioni del Consorzio.
La partecipazione al Consorzio non è rivalutabile e non è
cedibile ad eccezione della trasmissibilità mortis causa.
ARTICOLO IX
ORGANI DEL CONSORZIO
Gli Organi del Consorzio sono:
a) ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
b) CONSIGLIO DIRETTIVO
c) PRESIDENTE
d) VICE-PRESIDENTI
ARTICOLO X
ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Consorziati è composta da tutti gli aderenti
al Consorzio. Essa rappresenta l’universalità dei
consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità del
presente Statuto sono vincolanti per tutti gli aderenti
anche se in disaccordo o assenti. Le adunanze sono tenute
nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di
convocazione.
L’Assemblea è convocata mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno, invio di posta elettronica certificata, o
mediante qualsiasi altro strumento atto a garantire
l’effettiva comunicazione e di cui se ne possa ottenere
ricevuta in data certa.
La comunicazione deve essere inviata al domicilio
dell’azienda consorziata almeno 8 (otto) giorni prima della
data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione dovrà
contenere l’indicazione dell’Ordine del Giorno
dell’Assemblea, del giorno, dell’ora e del luogo
dell’adunanza per la prima e seconda convocazione, con la
precisazione che quest’ultima dovrà seguire di almeno 24
(ventiquattro) ore la prima convocazione.
L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente
costituita con l’intervento, anche per delega, di tanti
consorziati che rappresentino:
in prima convocazione, almeno la maggioranza del (50%+1) dei
partecipanti al Consorzio;
in seconda convocazione, solo per l’assemblea ordinaria, non
sono richieste particolari maggioranze; per l’assemblea
straordinaria valgono i medesimi quorum della prima
convocazione.
Per il calcolo del quorum costitutivo si terrà conto della
complessiva quota di partecipazione al fondo consortile.
Ciascun consorziato avrà diritto per ciascuna quota
sottoscritta.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo, ovvero in mancanza di esso da un Vice-Presidente,
ovvero ancora dal più anziano dei consiglieri presenti.
In subordine, da colui che viene nominato all’unanimità dei
presenti. Verrà inoltre nominato un segretario, che redigerà
apposito verbale da trascrivere nei relativi registri.
L’assemblea è composta dai consorziati fondatori e da tutti
i consorziati iscritti nel Registro dei consorziati almeno
da 60 (sessanta) giorni prima dell’adunanza.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei
presenti, ad eccezione delle materie per le quali il
presente Statuto dispone diversamente.
E’ facoltà del consorziato farsi rappresentare in Assemblea
solo da un altro consorziato mediante delega scritta; ogni
consorziato potrà essere portatore di più di una delega di
rappresentanza, fino ad un massimo di 4 (quattro).
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da Verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in
apposito Libro di cui i consorziati possono ottenere
estratti.
L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e
straordinarie del Consorzio i consorziati in regola con il
versamento delle quote sociali.
L’Assemblea Ordinaria dei Consorziati deve essere convocata
almeno due volte l’anno, entro la fine del mese di novembre
per deliberare il Rendiconto Preventivo ed entro la fine del
mese di febbraio dell’anno successivo per l’approvazione del
Rendiconto Consuntivo. Nelle stesse date l’Assemblea
ratificherà le dichiarazioni di recesso comunicate ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. VIII del presente Statuto.
L’Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne sia
stata fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati,
con l’indicazione degli argomenti da trattare posti
all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea Ordinaria, con delibera presa a maggioranza dei
presenti provvede:
a. alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
b. all’approvazione del rendiconto consuntivo e della
Relazione dell’attività svolta dal Consorzio che il
Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno ai termini di
legge;
c. all’approvazione del rendiconto preventivo;
d. a decidere qualsiasi proposta venga formulata del
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne
sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati.
L’Assemblea Straordinaria, delibera sulla modifica dello
Statuto consortile, sullo scioglimento del Consorzio, nomina
e poteri dei liquidatori, o sulla sua proroga.
La delibera viene presa con la maggioranza dei due terzi dei
consorziati presenti in assemblea (calcolati per teste,
indipendentemente dalle quote di partecipazione al Fondo
Consortile)
Le votazioni avvengono per alzata di mano; avvenuta
votazione si elencano i soci dissenzienti e/o astenuti.
ARTICOLO XI
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di
Consiglieri da un minimo di sette membri ad un massimo di
tredici membri, secondo quanto verrà determinato di volta in
volta dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono
scelti fra i rappresentanti delle imprese albergatrici,
turistico ricettive e di ristorazione partecipanti al
Consorzio.
Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo,
oltre che i rappresentanti delle strutture previste al primo
comma dell’articolo VII, anche le persone munite di apposita
delega dei rappresentanti delle aziende consorziate.
Il Presidente del Consiglio è scelto dall’Assemblea al
momento della nomina del Consiglio Direttivo. I membri
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno uno o più
Vice-Presidenti e se lo ritiene opportuno un Segretario e/o
un Tesoriere, ai quali delegare specifiche funzioni.
Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo e
tantomeno il Presidente, coloro i quali detengono cariche
politiche nell’ambito dei territori in cui opera il
Consorzio.
Al Presidente spetta la rappresentanza del Consorzio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa convocazione da
parte del suo Presidente almeno due volte l’anno per la
presentazione all’Assemblea dei consorziati del bilancio
preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente, e per
la presentazione del bilancio consuntivo entro la fine del
mese di febbraio dell’anno successivo all’esercizio in esame.
Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il
Presidente ritenga di convocarlo o ne facciano richiesta
almeno tre Consiglieri specificando l’Ordine del Giorno da
seguire.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti e
poteri:
a) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e deliberare
sull’osservanza dello Statuto;
b) disporre quanto necessario affinché possa essere data
attuazione alle finalità del Consorzio;
c) predisporre i rendiconti preventivi di spesa e
riferire all’Assemblea sul piano previsionale;
d) redigere il rendiconto consuntivo unitamente alla
relazione sulla gestione;
e) determinare l’ammontare dei contributi dei consorziati;
f) riscuotere i contributi annui dai consorziati;
g) assumere o licenziare i dipendenti determinandone le
retribuzioni;
h) avvalersi dell’opera di collaboratori e consulenti per
la migliore realizzazione degli scopi statutari;
i) istituire i Servizi da erogare ai consorziati,
ritenuti idonei al miglior raggiungimento delle finalità
del Consorzio;
j) individuare i poteri da delegare al Presidente ovvero
a ciascun Consigliere e deliberarne la delega;
k) nominare uno o più Vice-Presidenti fra i componenti
del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri
presenti all’adunanza; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
ARTICOLO XII
PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei consorziati,
dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Egli decadrà in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione
venisse a mancare o dovesse decadere il Consiglio Direttivo.
In caso di decadenza del Presidente, l’Assemblea provvede
alla nomina del nuovo Presidente entro 90 giorni.
Al Presidente del Consiglio Direttivo è riservata:
a) la legale rappresentanza in tutti gli atti civili e
giudiziari e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed
Enti Pubblici e privati, autorizzata dal Consiglio Direttivo;
b) la convocazione e la Presidenza del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea dei consorziati;
c) l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo;
d) l’intervento in caso di urgenza con provvedimenti
personali da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo in
sede di prossima prima convocazione;
e) l’amministrazione del Consorzio e la stipula degli
atti consortili;
f) la firma dei rendiconti preventivi e consuntivi e
conseguenti relazioni da sottoporre all’Assemblea dei
consorziati;
g) la delega ai Vice-Presidenti di alcuni atti di
Ordinaria Amministrazione e su alcune materie specifiche;
h) la delega ai Consiglieri su determinate materie;
i) la convocazione del Consiglio Direttivo indicando le
materie da trattare;
j) la convocazione dell’Assemblea dei consorziati sia per
la Ordinaria Amministrazione che per la Straordinaria
Amministrazione indicando le materie da trattare.
ARTICOLO XIII
VICE-PRESIDENTI
Possono essere eletti uno o più Vice-Presidente nominati in
seno all’eletto Consiglio Direttivo; essi rimangono in
carica fino alla scadenza del mandato.
Possono essere sostituiti in corso di mandato con delibera
del Consiglio Direttivo.
Essi decadranno in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione
venisse a mancare o dovesse decadere il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO XIV
BILANCIO
L’esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione della
Situazione Patrimoniale e del Rendiconto Consuntivo, redatti
alla data del 31 dicembre dell’esercizio in esame, da
sottoporre ad approvazione dell’Assemblea dei consorziati
entro la fine del mese di Febbraio ai sensi dell’art.
2615-bis del Codice Civile.
Il residuo attivo risultante dal Rendiconto Consuntivo non
può essere suddiviso fra i consorziati, ma dovrà essere
accantonato, su proposta del Comitato Direttivo, al Fondo
Consortile ovvero in altro Fondo appositamente costituito
per far fronte ai costi ordinari degli esercizi successivi.
ARTICOLO XV
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Per le modifiche o integrazioni al presente Statuto, deve
essere convocata l’Assemblea Straordinaria e la delibera
deve essere redatta da Notaio, per quanto alle maggioranze
si rinvia a quanto previsto al precedente art. X).
Il Consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell’oggetto o per impossibilità di
conseguirlo;
3) per delibera dell’assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento l’Assemblea Straordinaria, con la
stessa maggioranza di cui sopra, nominerà uno o più
liquidatori, determinandone i poteri.
Al termine delle operazioni di liquidazione, risultando
incassati tutti i crediti e pagati tutti i debiti, il
residuo attivo verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i
consorziati; nel caso in cui le passività superino le
attività, la perdita verrà sopportata in parti uguali fra i
consorziati.
ARTICOLO XVI
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra il Consorzio ed
i consorziati o loro aventi causa, sarà sottoposta al
tentativo di Conciliazione secondo il Regolamento di
Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia. Qualora
non si pervenga ad un accordo di conciliazione, tali
controversie saranno risolte da un Arbitro unico nominato
con le modalità previste dal Regolamento Arbitrale della
Camera di Commercio di Brescia.
ARTICOLO XVII
RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non espressamente previsto da presente Statuto si
fa rinvio a norme di legge in materia di Consorzi con
attività esterna.
F.to MERLO MARCO
F.to GIANCARLO CAMARDELLA Notaio Sigillo

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